art. 1
L'Accademia delle Scienze di Torino - istituita nel 1783 con regie patenti da Vittorio Amedeo III - si propone di contribuire al progresso scientifico, promuovendo ricerche e curando la pubblicazione dei loro risultati, contribuendo alla diffusione del sapere mediante congressi, convegni, seminari, conferenze e ogni altro mezzo ritenuto idoneo, e inoltre fornendo pareri e formulando proposte alle istituzioni pubbliche e a organismi privati nei campi di sua competenza. Essa si dà i propri ordinamenti e assolve i propri compiti istituzionali in modo autonomo, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.
art. 2
L'Accademia ha personalità giuridica di diritto privato, e ha sede in Torino, nel palazzo dell'Accademia delle Scienze.
art. 3
L'Accademia è costituita da due Classi: la Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali, e la Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Ognuna delle due Classi ha un direttore e un segretario.
art. 4
La Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali consta di venti soci nazionali residenti, dieci soci nazionali non residenti, venti soci stranieri e centoventi soci corrispondenti.
art. 5
La Classe di Scienze morali, storiche e filologiche consta di venti soci nazionali residenti, dieci soci nazionali non residenti, venti soci stranieri e ottanta soci corrispondenti.
art. 6
I soci nazionali, residenti e non residenti, prendono parte alle assemblee delle singole Classi e delle Classi unite, e hanno diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
art. 7
I soci nazionali residenti hanno l'obbligo di intervenire alle adunanze delle assemblee delle singole Classi e delle Classi unite.
art. 8
Al compimento dell'ottantesimo anno i soci nazionali, sia residenti sia non residenti, pur mantenendo tutti i diritti accademici, non vengono computati nel numero previsto dagli art. 4 e 5. I posti che risultano così disponibili possono essere utilizzati per la nomina di nuovi soci, secondo le modalità stabilite dagli art. 42-48.
art. 9
Ai fini della determinazione della qualifica di socio nazionale residente o non residente, ove la residenza del socio non coincida con la sede del suo ufficio, prevale quest'ultima. Il socio nazionale residente che assuma altro ufficio in località diversa da Torino è pertanto trasferito nella categoria dei soci non residenti, anche in soprannumero rispetto al numero di soci previsto, fino alla prossima vacanza; analogamente, il socio nazionale non residente che assuma un ufficio a Torino è trasferito nella categoria dei soci residenti. Per i soci che siano cessati da ogni ufficio vale il criterio della residenza. I provvedimenti di trasferimento di cui sopra sono deliberati dalla Classe di appartenenza.
art. 10
I soci stranieri sono scelti tra personalità eminenti nei diversi campi disciplinari.
art. 11
I soci corrispondenti di ciascuna Classe sono ripartiti in sezioni, sulla base del campo di attività scientifica da essi coltivata. La divisione in sezioni e il numero dei soci corrispondenti di ogni sezione sono stabiliti dall'assemblea delle Classi unite, su proposta della Classe competente; l'assegnazione dei soci alle sezioni e, ove occorra, il mutamento di assegnazione sono deliberati dalla Classe di appartenenza.
art. 12
I soci corrispondenti possono essere chiamati a coprire incarichi accademici secondo le modalità stabilite dal presente statuto.
art. 13
Sono organi dell'Accademia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di presidenza;
c) il Tesoriere;
d) l'assemblea delle Classi unite;
e) l'assemblea delle singole Classi;
f) il Collegio dei revisori dei conti.
art. 14
Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'assemblea delle Classi unite, nella persona di un socio nazionale residente, e dura in carica un triennio accademico. L'elezione avviene entro il mese di giugno dell'ultimo anno del triennio precedente, e riceve solenne riconoscimento con decreto del Ministro per i Beni culturali e ambientali.
Il Presidente è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento o vacanza, sostituito da un Vice-presidente, eletto con le medesime modalità e per la medesima durata. In caso di carica vacante il Vice-presidente procede al più presto alla convocazione dell'assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente.
art. 15
Il Presidente e il Vice-presidente sono scelti a turno tra i soci delle due Classi, e devono appartenere a Classi diverse. Essi non sono rieleggibili per il triennio successivo, salvo nel caso in cui siano stati eletti a triennio iniziato in seguito a vacanza della relativa carica.
art. 16
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia, dirige l'attività dell'Accademia, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di presidenza e le adunanze dell'assemblea delle Classi unite, e provvede a dare esecuzione alle relative deliberazioni.
art. 17
In caso di mancanza o di impedimento sia del Presidente che del Vice-presidente, le funzioni relative sono esercitate dal direttore di Classe con maggiore anzianità di socio nazionale e, a pari anzianità, più anziano di età.
art. 18
Il Consiglio di presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Tesoriere, nonché dai direttori e dai segretari delle due Classi. Le riunioni sono valide qualora ad esse prendano parte almeno quattro membri. Alle riunioni del Consiglio di presidenza vengono invitati i revisori dei conti.
art. 19
Il Consiglio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o ancora dal direttore di Classe più anziano; funge da segretario il segretario di Classe con minore anzianità di socio nazionale e, a pari anzianità, più giovane di età.
art. 20
Il Consiglio di presidenza sovraintende alla conservazione del patrimonio e all'amministrazione dell'Accademia e ne coordina l'attività scientifica; predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea delle Classi unite; predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; delibera su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Presidente. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-presidente o del presidente della riunione.
art. 21
Il Tesoriere è eletto, a scrutinio segreto, dall'assemblea delle Classi unite nella persona di un socio nazionale residente, e dura anch'egli in carica un triennio accademico; è rieleggibile una sola volta.
art. 22
Il Tesoriere ha la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Accademia, e lo amministra in conformità alle deliberazioni del Consiglio di presidenza; prepara il bilancio e lo sottopone al Consiglio di presidenza, corredandolo di una relazione circostanziata; cura le entrate e le uscite e la relativa contabilità; controfirma i mandati di pagamento.
art. 23
L'assemblea delle Classi unite è costituita dai soci nazionali, residenti e non residenti, delle due Classi. Essa è valida se interviene all'adunanza un numero di soci pari alla maggioranza dei soci nazionali residenti. Funge da segretario dell'assemblea delle Classi unite il segretario del Consiglio di presidenza.
art. 24
L'assemblea delle Classi unite delibera sulle questioni di carattere generale concernenti l'attività dell'Accademia; elegge il Presidente, il Vice-presidente e il Tesoriere; delibera sulle modifiche di statuto e sui regolamenti; discute e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di presidenza, corredati dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti; delibera su tutte le altre questioni che le vengano sottoposte dal Presidente.
art. 25
L'elezione del Presidente, del Vice-presidente e del Tesoriere è effettuata con votazioni distinte per ciascuna carica; è eletto chi ottenga un numero di voti pari ai due terzi dei votanti. Qualora nessuno raggiunga il numero dei voti prescritto, la votazione viene ripetuta nella medesima seduta; qualora anche la seconda votazione non dia esito, la votazione è rinviata di un mese. Nel caso che anche nella terza votazione nessuno raggiunga il numero dei voti prescritto, si procede a ballottaggio tra i soci che hanno ottenuto più voti; risulta eletto chi ottenga il maggior numero di voti.
art. 26
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e uno supplente, e dura in carica un triennio accademico.
Due dei membri effettivi sono nominati rispettivamente dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica; il terzo è eletto - al pari del membro supplente - dall'assemblea delle Classi unite, tra i soci nazionali residenti.
Il Collegio elegge nel proprio seno un presidente, che ne convoca e presiede le riunioni. Esso delibera a maggioranza dei suoi membri.
art. 27
Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativa dell'Accademia; esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo redigendo su di essi una relazione scritta da presentare all'assemblea dei soci. I revisori dei conti sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di presidenza.
art. 28
L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre. I soci eletti alla carica di Presidente, Vice-presidente, Tesoriere, direttore o segretario di Classe, membro del Collegio dei revisori dei conti entrano in carica con l'inizio dell'anno accademico; ove la loro elezione abbia luogo in corso di triennio, entrano in carica all'inizio del mese successivo.
art. 29
L'assemblea delle singole Classi è costituita dai soci nazionali, residenti e non residenti, della Classe. Essa è valida se interviene all'adunanza un numero di soci pari alla maggioranza dei soci nazionali residenti.
art. 30
L'assemblea della Classe elegge nel proprio seno il direttore e il segretario; procede all'elezione di nuovi soci; delibera sul trasferimento dei soci nazionali dalla categoria dei residenti a quella dei non residenti, e viceversa; delibera sull'assegnazione dei soci corrispondenti alle sezioni della Classe; esercita tutte le attribuzioni previste dai regolamenti dell'Accademia.
art. 31
Il direttore e il segretario delle due Classi sono eletti separatamente dall'assemblea della Classe, e durano in carica un triennio: l'elezione avviene con le medesime modalità di cui all'art. 25. Il direttore e il segretario sono rieleggibili una sola volta.
art. 32
Qualora la carica di direttore si renda vacante nel corso del triennio, il socio più anziano della Classe procede al più presto alla convocazione dell'assemblea per l'elezione di un nuovo direttore.
art. 33
Il direttore organizza l'attività della Classe, coadiuvato dal segretario, e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze.
art. 34
Le adunanze delle Classi sono convocate e presiedute dal direttore; in sua assenza, presiede l'adunanza il Socio nazionale con maggiore anzianità di socio e, a pari anzianità, più anziano di età.
art. 35
Le adunanze accademiche, sia delle Classi unite sia delle singole Classi, si distinguono in adunanze di assemblea, che esercitano le funzioni amministrative e adottano le deliberazioni previste dal presente statuto, e in adunanze scientifiche. Le prime sono riservate ai soci nazionali; alle seconde partecipano tutti i soci, nonché - qualora le Classi lo ritengano opportuno - eventuali invitati.
art. 36
Le adunanze dell'assemblea delle Classi unite e delle singole Classi sono valide quando tutti i soci aventi diritto a parteciparvi siano stati convocati per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, e quando ad esse intervenga la maggioranza dei soci nazionali residenti, detratti gli assenti che si siano giustificati per iscritto. L'aggiunta di nuovi argomenti all'ordine del giorno è consentita soltanto se proposta all'inizio dell'adunanza e approvata all'unanimità.
art. 37
L'assemblea delle Classi unite è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, entro il mese di ottobre per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo, ed entro il mese di aprile per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo. Altre adunanze possono essere convocate su deliberazione del Consiglio di presidenza, o su richiesta motivata di almeno cinque soci nazionali.
art. 38
Le deliberazioni dell'assemblea delle Classi unite e delle singole Classi sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a eccezione di quanto previsto per l'elezione delle cariche accademiche (art. 25 e 30), per l'elezione di nuovi soci (art. 45) e per le modifiche di statuto (art. 66).
art. 39
Le adunanze scientifiche delle due Classi si tengono ogni mese, eccetto nei periodi di vacanza, sulla base di un calendario annuale predisposto dal Consiglio di presidenza; ad esse partecipano tutti i soci dell'Accademia, i quali possono riferire sulle ricerche da essi condotte o in corso, presentare note e memorie nonché omaggi di pubblicazioni proprie o altrui.
art. 40
Di ogni adunanza delle Classi unite e delle singole Classi viene redatto il verbale, a cura del segretario; il verbale è sottoscritto congiuntamente dal presidente dell'adunanza e dal segretario.
art. 41
Le elezioni dei Soci sono di esclusiva competenza dell'assemblea di ciascuna Classe. Le relative operazioni si compiono una sola volta per anno accademico, e si svolgono secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
art. 42
All'inizio dell'anno accademico il Presidente informa le Classi sulle vacanze intervenute nell'anno precedente e sui posti che si sono resi disponibili ai sensi dell'art. 8; su questa base ciascuna Classe - dopo aver provveduto agli eventuali trasferimenti previsti dagli art. 9 e 11 - stabilisce, per ogni categoria di Soci, il numero dei posti che intende coprire, nonché la data delle adunanze in cui avranno luogo le operazioni elettorali.
art. 43
Precedentemente alla prima adunanza destinata alle operazioni elettorali ogni socio nazionale è invitato a formulare per iscritto le proprie proposte motivate per la copertura dei posti. Le proposte possono contenere, per ogni categoria o sezione, l'indicazione di tanti nomi quanti sono i posti da coprire, aumentati di due. Le proposte devono pervenire al segretario della Classe entro il giorno precedente all'adunanza.
art. 44
Qualora il numero delle proposte pervenute sia inferiore alla maggioranza dei soci nazionali residenti della Classe, il direttore rinvia ad altra adunanza il loro spoglio e riapre i termini di presentazione.
art. 45
Una volta raggiunto il numero necessario di proposte, il direttore procede alla loro lettura: risultano validamente candidati coloro che siano stati proposti da almeno tre soci. Successivamente l'elenco dei candidati è comunicato per iscritto a tutti i soci nazionali della Classe.
art. 46
Nell'adunanza successiva la Classe procede alla discussione delle proposte e alla loro votazione per scrutinio segreto. L'elezione a socio richiede la maggioranza di quattro quinti dei votanti per i soci nazionali e per i soci stranieri, e di due terzi dei votanti per i soci corrispondenti. Qualora non tutti i posti vacanti risultino coperti, la votazione è ripetuta seduta stante con le medesime modalità.
art. 47
Qualora anche la seconda votazione non dia esito, la votazione viene nuovamente ripetuta, per una sola volta, in una nuova adunanza da tenere ad almeno un mese di distanza. L'elezione per i posti eventualmente non coperti dopo questa terza votazione viene rimandata all'anno accademico successivo.
art. 48
I nuovi soci entrano a far parte dell'Accademia all'inizio del mese successivo alla data della loro elezione.
art. 49
L'Accademia provvede alla conservazione, all'ordinamento e all'incremento dell'archivio e della biblioteca.
art. 50
L'Accademia pubblica annualmente: un annuario con l'elenco completo dei Soci (in ordine di anzianità); un volume di Atti ufficiali; gli Atti e le Memorie di ciascuna Classe; il testo delle conferenze; i volumi contenenti i risultati di ricerche o gli atti di congressi, convegni e seminari promossi dall'Accademia.
art. 51
Gli Atti ufficiali dell'Accademia contengono la relazione del Presidente, il discorso inaugurale dell'anno accademico e i rendiconti delle adunanze. Gli Atti di ciascuna Classe contengono le note dei soci o anche note di studiosi estranei che siano state presentate da uno o più soci e approvate dalla Classe.
art. 52
Le Memorie contengono i lavori di maggiore ampiezza dei soci o anche di studiosi estranei che siano stati presentati da uno o più soci e approvati dalla Classe: in quest'ultimo caso l'approvazione avviene sulla base della relazione di una commissione all'uopo nominata dalla Classe stessa. Esse sono pubblicate singolarmente o in fascicoli comprendenti memorie di argomento affine.
art. 53
L'organizzazione dell'archivio e la consultazione dei documenti in esso conservati, il funzionamento della biblioteca e l'accesso al suo materiale, le modalità di presentazione dei testi destinati alla pubblicazione sono disciplinati da appositi regolamenti, deliberati dall'assemblea delle Classi unite su proposta del Consiglio di presidenza.
art. 54
All'archivio, alla biblioteca e alle pubblicazioni sovraintendono - ferma restando, per quest'ultime, la competenza delle singole Classi nel giudizio di merito - tre distinte commissioni, nominate (e, ove occorra, integrate) dal Consiglio di presidenza per la durata di un triennio accademico. La composizione di ciascuna commissione è stabilita dal Consiglio di presidenza: ogni commissione è presieduta da un socio nazionale residente, e comprende soci nazionali o corrispondenti di entrambe le Classi nonché, all'occorrenza, esperti estranei all'Accademia.
art. 55
Per l'esecuzione dei suoi compiti istituzionali l'Accademia si avvale di personale assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato. Il ruolo, le norme di assunzione e la disciplina giuridica del personale sono stabiliti da apposito regolamento, deliberato dall'assemblea delle Classi unite su proposta del Consiglio di presidenza.
art. 56
All'attività del personale sovrintende, in conformità a quanto previsto dall'articolo precedente, il Cancelliere dell'Accademia, che ne risponde al Presidente e al Tesoriere, o a un Socio nazionale residente da essi delegato.
art. 57
L'Accademia può bandire, su proposta delle singole Classi o con deliberazione delle Classi unite, e nei limiti delle disponibilità di bilancio, concorsi e premi su determinati argomenti. L'Accademia può inoltre bandire concorsi e premi in esecuzione di legati o delle disposizioni istitutive di fondazioni e fondi da essa amministrati, in conformità alle norme stabilite all'atto della loro istituzione.
art. 58
Le modalità generali di assegnazione dei premi, comprensive della redazione dei bandi, delle condizioni di partecipazione, della procedura di nomina delle commissioni, sono disciplinate da apposito regolamento, deliberato dall'assemblea delle Classi unite su proposta del Consiglio di presidenza.
art. 59
Alla gestione dei fondi per i premi sovrintende una commissione nominata (e, ove occorra, integrata) dal Consiglio di presidenza per la durata di un triennio accademico, cui spetta tra l'altro il compito di salvaguardare il mantenimento del valore reale del patrimonio derivante da fondazioni o legati, oppure - se necessario - di proporne la soppressione. La commissione è presieduta da un socio nazionale residente, e comprende membri di entrambe le Classi.
art. 60
I bandi di concorso devono essere approvati dal Consiglio di presidenza, al quale spetta di determinare, su proposta della Commissione di cui all'articolo precedente, l'entità di ciascun premio.
art. 61
Il presente statuto entra in vigore dopo la procedura di approvazione prevista dalle norme vigenti.
art. 62
All'atto dell'approvazione del presente statuto il Regolamento interno approvato dalle Classi unite il 25 ottobre 1968, con le modifiche ad esso successivamente apportato, cessa di avere vigore; esso viene sostituito da un regolamento concernente le modalità tecniche di convocazione e di svolgimento delle adunanze e dai regolamenti previsti dagli articoli 53, 55, 58, nonché da altri eventuali regolamenti specifici.
art. 63
L'incremento del numero dei Soci nazionali conseguente a quanto disposto dall'art. 8 avverrà gradualmente, previa ricognizione delle condizioni di appartenenza alla categoria dei Soci residenti o dei Soci non residenti di cui all'art. 9, nel limite di tre posti complessivi di Socio nazionale all'anno per ogni Classe.
art. 64
L'incremento del numero dei Soci stranieri previsto dagli articoli 4 e 5 avverrà gradualmente, nel limite di tre posti di Socio straniero all'anno per ogni Classe.
art. 65
L'incremento del numero dei Soci corrispondenti previsto dagli articoli 4 e 5 avverrà nel corso di quattro anni, previa determinazione delle sezioni e del numero dei Soci di ciascuna sezione da parte dell'assemblea delle Classi unite, nel limite di cinque posti per ogni anno in aggiunta a quelli che dovessero rendersi altrimenti disponibili.
art. 66
Il presente statuto potrà essere modificato dall'assemblea delle Classi unite con il voto favorevole di due terzi dei presenti, purché il loro numero non sia inferiore alla metà dei Soci nazionali residenti. Le proposte di modifica, formulate in articoli, possono essere presentate dal Consiglio di presidenza o da almeno dieci Soci nazionali, e il loro testo dev'essere inviato ai membri dell'assemblea insieme alla convocazione dell'adunanza. Esse sono poste in votazione in una successiva adunanza, da indire entro due mesi dalla precedente. Le modifiche di statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, ed entrano in vigore all'inizio del mese successivo a tale approvazione.