Regolamento dell'Archivio Storico dell'Accademia delle Scienze di Torino

Accesso

art.1
All’Archivio storico dell’Accademia delle Scienze sono ammessi i Soci e gli studiosi muniti di una lettera di presentazione (con firma leggibile) di un Socio che, sottoscrivendola, si rende garante del loro comportamento: la presentazione vale per l’anno accademico ed è rinnovabile. L’addetto all’archivio dovrà annotare, in un registro apposito, i nomi degli studiosi ammessi e del Socio presentatore.

art. 2
L’orario dell’Archivio è il seguente: martedì, mercoledì, venerdì (salvo nei periodi di chiusura del-l’Accademia) ore 9-13.
La richiesta dei volumi dev’essere effettuata entro mezz’ora dal termine dell’orario.

art. 3
L’orario potrà subire modifiche, delle quali si darà tempestiva comunicazione.

art. 4
Ogni studioso ammesso è tenuto ad apporre la propria firma leggibile sul registro delle presenze giornaliere e a depositare borse, cartelle e altri oggetti; eventuali accompagnatori non possono accedere ai locali dell’Archivio.

art. 5
Agli utenti è fatto divieto di introdurre dispositivi personali di fotocopiatura, apparecchi di riproduzione audio, telefoni; è fatto altresì divieto di fumare e di consumare cibi o bevande.

art. 6
In caso di inosservanza delle norme di comportamento di cui sopra il personale addetto è autorizzato ad allontanare il lettore e lo segnalerà per il ritiro del permesso di consultazione dei documenti conservati nell’Archivio.

art. 7
L’Accademia si riserva di limitare, in caso di necessità, il numero degli studiosi ammessi contemporaneamente alla consultazione dei documenti dell’Archivio.

Consultazione

art. 8
Per consultare i documenti il Socio o lo studioso dovrà utilizzare le apposite schede, indicando il nome dell’unità archivistica e la collocazione, rilevabile dagli inventari a disposizione.

art. 9
È vietato l’accesso nei locali in cui sono conservati i documenti, eccetto ai Soci e soltanto in caso di comprovata necessità, ma comunque sempre alla presenza del personale addetto.

art. 10
La consultazione è limitata a un’unità archivistica per volta.

art. 11
Sono esclusi dalla consultazione i documenti coperti da riservatezza, secondo le norme vigenti e, di regola, anche i documenti in cattivo stato di conservazione. Nel caso di documenti di particolare pregio la consultazione avverrà sotto il controllo del personale addetto.

art. 12
Il Socio o lo studioso dovrà trattare il documento con la massima cura: in particolare, è vietato appoggiarsi sul documento e apporre su di esso qualsiasi segno, anche a matita leggera. Dovrà inoltre rispettare scrupolosamente l’ordine dei fascicoli o delle carte dell’unità archivistica. L’inosservanza di queste norme comporta l’immediata esclusione dalla consultazione, oltre alla rifusione di eventuali danni.

art. 13
Al termine della consultazione i documenti devono essere riconsegnati al personale addetto, che provvederà a ricollocarli o a tenerli a disposizione dell’utente.

Riproduzione

art. 14
Il Socio o lo studioso può richiedere, dietro pagamento della tariffa stabilita, fotocopia di documenti, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge; per altre forme di riproduzione (microfilm, fotografia ecc.) dovrà rivolgersi a un laboratorio specializzato autorizzato dall’Accademia.

art. 15
Sono esclusi dalla fotocopiatura i documenti rilegati, le pergamene, i documenti in cattivo stato di conservazione, nonché carte geografiche e topografiche, disegni e tavole.

art. 16
Qualora il materiale dell’archivio debba essere utilizzato a fini editoriali, il Socio  o lo studioso dovrà richiedere per iscritto l’autorizzazione a pubblicarlo e impegnarsi, ove questa venga concessa, a indicare la sua provenienza e a fare omaggio della pubblicazione all’Accademia; nel caso di riproduzioni a scopo commerciale l’Accademia definirà le condizioni, eventualmente anche finanziarie, per l’autorizzazione.