art.1
Alla biblioteca dell’Accademia delle Scienze sono ammessi i Soci e gli studiosi muniti di una lettera di presentazione (con firma leggibile) di un Socio che, sottoscrivendola, si rende garante del loro comportamento: la presentazione vale per l’anno accademico ed è rinnovabile. Il bibliotecario dovrà annotare in un registro apposito i nomi degli studiosi ammessi e del Socio presentatore.
art. 2
L’orario della Biblioteca è il seguente: dal lunedì al venerdì (salvo nei periodi di chiusura dell’Accademia) ore 9-13 e 15-17. La richiesta dei volumi dev’essere effettuata entro mezz’ora dal termine dell’orario.
art. 3
L’orario potrà subire modifiche in rapporto a manifestazioni scientifiche o a lavori di manutenzione dei locali; di esse sarà data tempestiva comunicazione.
art. 4
Ogni studioso ammesso è tenuto ad apporre la propria firma leggibile sul registro delle presenze giornaliere e a depositare borse, cartelle e altri oggetti; eventuali accompagnatori non possono accedere ai locali della Biblioteca.
art. 5
Agli utenti è fatto divieto di introdurre dispositivi personali di fotocopiatura, apparecchi di riproduzione audio, telefoni; è fatto altresì divieto di fumare e di consumare cibi o bevande.
art. 6
In caso di inosservanza delle norme di comportamento di cui sopra il personale addetto è autorizzato ad allontanare il lettore e lo segnalerà per il ritiro del permesso di accedere alla Biblioteca.
art. 7
L’Accademia si riserva di limitare, in caso di necessità, il numero di studiosi ammessi contemporaneamente nei locali della Biblioteca.
art. 8
Per consultare volumi o periodici il Socio o lo studioso dovrà utilizzare le apposite schede, indicando autore, titolo, eventuale numero del volume e segnatura, rilevabile dai cataloghi a disposizione.
art. 9
In casi eccezionali il Socio o lo studioso potrà chiedere di accedere ai magazzini librari, alla presenza e sotto la sorveglianza del personale addetto, per prendere visione del materiale.
art. 10
La consultazione è limitata di norma a cinque volumi per volta.
art. 11
Volumi e periodici in cattivo stato di conservazione sono, di regola, esclusi dalla consultazione.
art. 12
Nel caso di documenti di particolare pregio la consultazione avverrà sotto il controllo del personale addetto.
art. 13
Il Socio o lo studioso dovrà trattare il documento con la massima cura: in particolare, è vietato appoggiarsi sul documento e apporre su di esso qualsiasi segno, anche a matita leggera. L’inosservanza di queste norme comporta l’immediata esclusione alla consultazione, oltre alla rifusione di eventuali danni.
art. 14
Al termine della consultazione i volumi devono essere riconsegnati al personale addetto, che provvederà a ricollocarli o a tenerli a disposizione dell’utente.
art. 15
Il prestito delle opere è riservato ai Soci, i quali devono provvedere personalmente al loro ritiro: ogni Socio può avere contemporaneamente in prestito non più di tre volumi.
art. 16
Per ogni volume dovrà essere sottoscritto un apposito modulo, nel quale il Socio s’impegna a rispettare le norme del presente del regolamento e a non dare ad altri i volumi ottenuti in prestito.
art. 17
Sono escluse dal prestito le opere di abituale consultazione, i periodici, i dizionari, le enciclopedie, le bibliografie, gli annuari e simili, le opere rare o preziose, le opere non ancora inventariate, schedate e collocate, nonché – salva speciale autorizzazione da parte del Presidente - qualsiasi pubblicazione anteriore al 1900.
art. 18
Il prestito ha la durata massima di sessanta giorni, e non è immediatamente rinnovabile.
art. 19
Chi danneggia o smarrisce un’opera - anche indipendentemente da ogni responsabilità diretta o indiretta – è sospeso dal prestito ed è obbligato a sostituirla. In caso di irreperibilità dell’opera, anche sul mercato antiquario, è tenuto a sostituirlo con una fotocopia rilegata, e inoltre a corrispondere una somma pari al valore commerciale dell’opera.
art. 20
Il Socio o lo studioso può richiedere, dietro pagamento della tariffa stabilita, fotocopia di pagine o parti di opere a stampa, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge; per altre forme di riproduzione (microfilm, fotografia, scansione ecc.) dovrà rivolgersi a un laboratorio autorizzato dall’Accademia.
art. 21
Sono esclusi dalla fotocopiatura volumi e periodici anteriori al 1830, volumi di grande formato, documenti in cattivo stato di conservazione, nonché carte geografiche e topografiche, disegni e tavole.
art. 21
Qualora il materiale riprodotto debba essere utilizzato a fini editoriali, il Socio o lo studioso dovrà chiedere per iscritto l’autorizzazione a pubblicarlo e impegnarsi, ove questa venga concessa, a fare omaggio della pubblicazione all’Accademia; nel caso di riproduzioni a scopo commerciale l’Accademia definirà le condizioni, eventualmente anche finanziarie, per l’autorizzazione.