Bando e procedura per l’assegnazione
art. 1
L’Accademia delle Scienze bandisce periodicamente premi di carattere nazionale o internazionale, con le finalità e – ove non contrastino con i successivi articoli – con la periodicità stabilite dai donatori dei relativi fondi. I premi sono assegnati in conformità alle norme prescritte dalle tavole di fondazione o dai legati.
art. 2
L’ammontare di ogni premio è stabilito dal Consiglio di presidenza, su proposta della Commissione per i Premi.
art. 3
Il bando stabilisce i requisiti di partecipazione, le modalità di proposta e le persone o istituzioni qualificate a indicare i premiandi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici da parte delle singole Classi o delle Classi unite, le modalità di approvazione della relazione delle commissioni.
art. 4
Il conferimento avviene nella seduta inaugurale dell’anno accademico o in altra adunanza pubblica delle Classi unite.
Gestione dei fondi
art. 5
I fondi destinati ai premi sono oggetto di gestione separata, e il loro bilancio è allegato al bilancio ordinario dell’Accademia.
art. 6
Nella gestione del capitale di ogni singolo premio il Consiglio di presidenza è tenuto a garantire il mantenimento del valore nominale di ogni fondo, rapportato al 1995, e quindi a capitalizzare, in caso di svalutazione della moneta, una parte degli interessi pari alla svalutazione stessa.
art. 7
Qualora gli interessi disponibili non siano tali da garantire la periodicità prevista, si procede al loro accantonamento integrale finché non sia raggiunto un importo minimo, determinato nella somma di € 2000.
art. 8
Nel caso che il capitale di un premio scenda sotto una soglia minima determinata dalla Commissione per i Premi, il Consiglio di presidenza può deliberarne la sospensione.